In allegato : REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE Atto del Presidente DECRETO Num. 216 del 12/11/2020 Si riassumono per opportuna conoscenza i provvedimenti previsti dal DECRETO Num. 216 del 12/11/2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Per opportuna conoscenza si riassumono i provvedimenti di carattere generale previsti dal DECRETO Num. 216 del 12/11/2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA e quanto altresì disposto in materia di ISTRUZIONE SCOLASTICA ( Articolo A7 ) IL PRESIDENTE ………………………….. Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10
novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5
novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre
2020;
Considerato quindi che alla Regione Emilia-Romagna sono applicate
le misure di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
Richiamati i propri Decreti: ……………………………………….. n. 213 del 5 novembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi
dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema
di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da COVID-19. Revoca della precedente
ordinanza n. 208 del 30 ottobre 2020;
Rilevato che l’attuale andamento dell’epidemia da COVID-19 nei
territori della Regione Emilia-Romagna richiede l’applicazione di ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di
diffusione del contagio;
Ritenuto, in accordo con i Presidenti delle Regioni Veneto e
Friuli Venezia-Giulia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera
a) del decreto-legge 125/2020, di disporre ulteriori misure
restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al
fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie
della Regione;
Sentiti i Sindaci dei Comuni Capoluogo e i Presidenti di
Provincia della Regione Emilia-Romagna;
Acquisita l’intesa del Ministero della salute; Dato atto dei pareri allegati; ORDINA
Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus
COVID –19, su tutto il territorio regionale si applicano le
seguenti misure:
a) Misure di carattere generale: a1. L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre
obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei
anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti
versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo
abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo
o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una
distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti
protocolli o da misure più restrittive; …………………………………..
a7. In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del
Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo
ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono
sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato:
educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a
fiato.
c)Disposizioni finali:
c1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla
data del 14 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020; c2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente
ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4
del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal
decreto legge 16 maggio 2020 n. 33;
c3. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed
ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna.
c4 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Stefano Bonaccini






